Oggigiorno è possibile parlare di varie tipologie di matrimonio o funzioni tutte legate a credi e religioni differenti, ma da sempre la società ammette che ci sia un’unica grande distinzione tra nozze civili e religiose.
Fino a qualche anno fa le nozze celebrate unicamente con rito civile riconducevano a un dissenso generale riferito all’esclusività della religione cattolica, ma attualmente con il pluralismo religioso le vedute si sono ampliate, suscitando analoghe simpatie per entrambe le procedure.
Ovviamente, per chi desideri compiere un rito più suggestivo, è consigliabile optare per una cerimonia in Chiesa, dove si assiste a una funzione esclusiva, riferita essenzialmente alla nuova unione, che la legge definisce con il nome Concordato.
Si comincia prenotando, almeno tre mesi prima, una serie di colloqui con il parroco che fungano da corso prematrimoniale, in modo da assicurarsi sull’integrità e sul libero consenso di entrambe le parti a suggellare il patto.
È richiesta almeno la presenza di due testimoni e tutta una serie di documenti validi ai fini di una prima pubblicazione di matrimonio; successivamente, con il verificarsi della promessa civile che avverrà in municipio, viene rilasciato un certificato che esclude qualsiasi impedimento alle nozze e che da il via alla funzione.
Il rito avviene davanti al parroco che leggerà anche gli art.143, 144 e 147 c.c. onde ricordare gli effetti legali dell’atto, quindi a conclusione di tutto verrà compilato l’atto di matrimonio in doppio originale: la trascrizione avverrà in un secondo momento, ma è già possibile riconoscere la validità dell’unione.
Il rito civile, invece, non si discosta molto dal primo, se non per il fatto che lo Stato riconosce la facoltà di divorzio e di separazione, diversamente dalla Chiesa che tutela l’inscindibilità del matrimonio: dopo la pubblicazione, che avviene presso il Comune di residenza, ci si può sposare entro 180 giorni dall’ultimo giorno di affissione, attraverso la presentazione di alcune condizioni quali la maggiore età, o una dichiarazione di ammissione da parte del tribunale in caso contrario, capacità d’intendere e di volere, in riferimento a due soggetti di sesso opposto che non abbiano vincoli con precedenti matrimoni.
Il rito civile ammette anche la legittimazione di eventuali figli, nati prima del compimento delle nozze.