Affinché venga eseguita la celebrazione di un matrimonio è necessario che gli sposi procurino tutta una serie di documenti, per rendere vincolante ai fini giuridici un contratto che non produce effetti se pronunciato semplicemente dinanzi a un sacerdote o a un funzionario del comune.
Sia che si tratti di nozze formulate con rito civile, sia che si parli di un matrimonio celebrato in Chiesa, è fondamentale approntare una serie di atti da richiedere in anticipo presso il comune di residenza, al fine di autenticare il patto che si andrà a stipulare e che, si spera, resti in auge “finché morte non ci separi”!
Il matrimonio civile viene celebrato in Municipio per mezzo di un ufficiale di Stato Civile, e secondo quanto disposto dalla legge Bassanini del 2000 essa pretende alla validità dell’atto la consegna dell’estratto di nascita, certificato contestuale rilasciato dal Comune di residenza, documento di stato civile, di cittadinanza e di residenza, pubblicazioni civili in Municipio e una dichiarazione scritta che assicuri l’assenza di ostacoli rivolti al matrimonio, redatta su rilascio del Comune di nascita.
Invece, per quanto riguarda il matrimonio religioso, questo viene celebrato in Chiesa e, alla presenza di testimoni, produce un legame indissolubile che solo il Tribunale Ecclesiastico può annullare. Secondo la validità del rito, oltre ai documenti civili sono necessari anche quegli atti prettamente religiosi, come certificato di battesimo e di cresima, attestato di frequenza al corso prematrimoniale, esame degli sposi in sedi separate vidimato successivamente dalla Curia, prova di stato libero dei due promessi, pubblicazioni religiose da esporre presso la Diocesi di appartenenza o presso il luogo scelto per lo svolgimento del rito.